Art. 4.
(Esami di idoneità).

      1. Coloro che, da esterni, aspirano a iscriversi a una scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
      2. La scuola paritaria ha facoltà di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla ricettività della scuola, vincolando il candidato alla frequenza per un periodo non superiore ai due successivi anni scolastici.
      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo, a tutela dei diritti di libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono altresì precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto stabilito ai sensi del comma 2.
      4. L'idoneità conseguita presso le scuole paritarie costituisce comunque titolo valido per i successivi esami.